IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il titolo della legge regionale, 5 gennaio 1990, n. 7, e' cosi' sostituito: "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica.".