IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
   1. Il titolo della legge regionale, 5 gennaio 1990, n. 7, e' cosi'
sostituito:  "Concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di
impianti  di  risalita  e  di  strutture  di  particolare  importanza
sciistica.".